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Obbligo Verifica "Green Pass" per tutti i lavoratori - NOVITA' con il SUPER GREEN PASS

Mercoledì 01 dicembre 2021



01/12/2011

“Super Green Pass”

È entrato in vigore il 27 novembre 2021 il D.L. n. 172 del 26/11/2021 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Qui di seguito i punti cardine:

  • estensione obbligo vaccinale, già vigente per personale sanitario e chi lavora nelle RSA, anche al personale non sanitario che lavora nel comparto salute, alle forze dell'ordine e a tutto il personale scolastico; l'estensione dell’obbligo riguarda anche il richiamo booster per il personale sanitario;
  • ampliamento delle modalità di impiego del “Green Pass Base” estendendone l’obbligo alle strutture ricettive, al trasporto ferroviario regionale e interregionale e a trasporto pubblico, agli impianti sciistici solo in zona bianca o gialla;
  • introduzione del c.d “Super Green Pass”;
  • inasprimento dei controlli.

“Super Green Pass”, dal 6 dicembre, verrà rilasciato solo con avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19. Il certificato verde rinforzato consentirà l'ingresso a spettacoli, eventi sportivi come spettatori, bar, ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche, mentre i tamponi resteranno efficaci solo per accedere al lavoro e alle attività giudicate essenziali; fino al 15 gennaio 2022 in zona bianca.

E’ prevista anche la riduzione della validità del green che passa da 12 a 9 mesi. La certificazione verde verrà, tuttavia, rinnovata per altri 9 mesi dal momento della somministrazione della terza dose.

Il vecchio green pass (Green Pass Base), che ora è possibile avere soltanto con un tampone negativo, sarà necessario, secondo quanto stabilito al comma 3 dell’art. 4 del decreto, per servirsi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale, per soggiornare in albergo e dovrà essere esibito per accedere agli spogliatoi per lo svolgimento di attività sportiva oltre che per recarsi al lavoro e nelle mense/catering aziendali.

La durata dei tamponi resterà invariata, i tamponi molecolari 72 ore, mentre i tamponi antigenici rapidi 48 ore.

Inoltre con la Circolare del Ministero della Salute del 25/11/2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

In ogni caso si consiglia di mantenere vivo il registro delle verifiche quotidiane per tutti coloro che non abbiano conseganto volontariamente la copia del Green Pass o per tutti gli "esterni".

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22/11/2021

“Green Pass” - Legge 165 del 19/11/21 - CONVERSIONE D.L. 127/21 - NOVITA'

A seguito della pubblicazione della Legge 165 del 19/11/2021 di conversione del D.L. 127/21, al fine di semplificare e razionalizzare le operazioni di controllo e verifica della validità dei “Green Pass”, ai sensi dell’art. 3 c.5, il lavoratore può chiedere all’azienda di consegnare copia del proprio Certificato Verde COVID-19. A seguito della suddetta consegna il lavoratore stesso non sarà più soggetto al  controllo quotidiano del “Green Pass” da parte del Datore di Lavoro o del suo incaricato/i fino alla data di scadenza dello stesso o del periodo di vigenza dello “stato di emergenza” (attualmente confermato fino al 31/12/2021).

Inoltre, sempre la suddetta Legge, ha introdotto l’art 3 bis relativo alla scadenza dei “Green Pass” in corso di prestazione lavorativa, affermando che la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste […] e che  la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Si ricorda che l’acquisizione e conservazione di dati personali è soggetta alla normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 GDPR. Per tale ragione e per una corretta gestione anche in tale verso si consiglia di utilizzare il “Modulo” qui allegato che vuole essere una proposta operativa per il sopracitato adempimento.

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11/11/2021

“Green Pass” - alcune novità in vista ?

In fase di conversione in legge del Decreto 127/2021 che introduceva dal 15/10/2021 l’obbligo del “Green Pass” per i lavoratori tutti, sono in discussione alcune semplificazioni in merito.

Tali semplificazioni per ora in forma di emendamenti sono stati approvati in Commissione Affari Costituzionali del Senato in data 09/11/2021 e dovranno passare alla Camera entro il 20/11/2021 per l’approvazione.

Nello specifico uno degli emendamenti introduce la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia del proprio “Green Pass” (contenente la data di scadenza dello stesso) e che in tal caso il datore sarà autorizzato a non verificare tali lavoratori fino alla data di scadenza dello stesso.

Tale disposizione non è ancora in vigore in quanto non è stata approvata dalla Camera e quindi ad oggi resta valido quanto disposto dal D.L. 127/21.

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12/10/2021

Non appena il D.L. sarà convertito in Legge con le eventuali modifiche definitive, Vi aggiorneremo e vi daremo indicazioni su come impostare/modificare il Modello organizzativo e di gestione di controllo dei c.d. “Green Pass”.

In attesa della pubblicazione di chiarimenti o decreti interpretativi sulla applicazione corretta del decreto, si vuole qui tentare di proporre un modello utile alle aziende che dovranno affrontare da venerdì 15/10/21 la verifica dei “Green Pass”. 

Qui di seguito il modello organizzativo e di gestione (MOG_GP) da porre in essere per la verifica dei Green Pass dal 15/10/21, assieme ad esso anche alcuni modelli utili:

  • MD_01-GreenPass – Designazione incaricato
  • MD_02-GreenPass – Informativa lavoratori
  • MD_03-GreenPass – Registrazione controllo
  • MD_04-GreenPass – Segnalazione controllo negativo
  • MD_05-GreenPass – Accesso esterni
  • MD_06-GreenPass - Modello consegna volontaria Green Pass

Nonostante lo sforzo fatto per far sì che la procedura fosse applicabile alla quasi totalità dei casi, vi sono dei casi particolari per i quali qui sotto sono riportate alcune regole utili per la loro gestione.

Resta in ogni caso valido che : il lavoratore che si reca da clienti o fornitori deve esibire il Green Pass, che è necessario nell’intera area del perimetro aziendale, anche per accedere a spazi esterni. (come precisato nel Vademecum di Confindustria sugli obblighi dal 15 ottobre).

Alcune regole per i casi particolari

Trasferte, appuntamenti di lavoro fuori azienda

Il controllo del Green Pass deve essere effettuato nella struttura in cui il lavoratore in trasferta/fuori azienda si reca (per esempio, il cliente). In ogni caso, secondo Confindustria è utile che il datore di lavoro imponga un obbligo contrattuale di immediata comunicazione nel caso in cui la verifica dia esito negativo. Questo obbligo potrebbe essere del committente (per esempio, in caso di mancato accesso al luogo di svolgimento della prestazione) o anche dello stesso lavoratore, per esempio nel caso in cui non possa prendere un treno interregionale per una trasferta.

Spazi all’aperto, magazzini

La norma non fa alcun riferimento ai luoghi al chiuso: quindi, per esempio, in un cantiere edile, serve il green pass. Così come per entrare in uno spazio per il deposito di materiali, anche se al di fuori del perimetro produttivo, o in qualsiasi altro luogo al quale accedono i fornitori esterni. In sintesi, «sembra opportuno dare una accezione estensiva alla nozione di luogo di lavoro».

Privacy, rilevazione presenze, gestione viaggi

Questo è un punto importante. Il green pass, come è noto, si verifica attraverso la scansione di un QR Code. Il certificato minimizza i dati, indicando solo le generalità del proprietario e la validità in corso. La legge prevede poi che sia garantita la privacy, escludendo la registrazione di qualsiasi informazione legata al green pass. Quindi, la prima conseguenza è che non si può integrare o collegare il controllo al sistema di rilevazione delle presenze registrando un dato (per esempio). Ma su questo punto ci sono anche altre considerazioni legate alla privacy. Il datore di lavoro non può registrare la scadenza del green pass, operazione che consentirebbe di snellire le procedure.

Ai fini dell’organizzazione dei controlli, non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né ex post, la certificazione in corso di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa. Detto questo nell’ambito delle procedure che il datore di lavoro dovrà definire per disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli, «sembrerebbe consentito richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (esempio, per una specifica trasferta), se non sarà in possesso della certificazione.

Formazione

Le attività di formazione richiedono il green pass, anche perché sono previste nel normale orario di lavoro. In ogni caso, il controllo spetta, al titolare della struttura presso la quale si svolge il corso (con comunicazione dal datore di lavoro dell’eventuale carenza del green pass). Stesso discorso per un seminario che si svolge in orario di lavoro (anche se non in azienda). Attenzione: se però la partecipazione al seminario non costituisce orario di lavoro, oppure la formazione è a distanza e il lavoratore partecipa da casa, non è richiesto il green pass.

Smart working

Si deve una precisazione generale sullo smart working. Il decreto esclude esplicitamente dall’obbligo di green pass il lavoratore in smart working. E’ chiaro il riferimento a chi effettua la prestazione lavorativa da casa, o da altro luogo accessibile senza green pass. Resta però l’obbligo, anche per il lavoratore in smart working, in tutti i casi in cui invece svolge la prestazione in un luogo di lavoro diverso dall’azienda, per esempio se va da un cliente.

Altri casi particolari

  • La durata della prestazione lavorativanon rileva, anche se è breve. Esempio: un trasportatore che effettua una consegna, deve avere il green pass.
  • L’accesso a un luogo di lavoro di persone che invece non si trovano lì per motivi di lavoro, ad esempio i clientidi uno studio professionali, non richiede green pass.
  • Lavoro a turni:si consiglia di delegare alla verifica del green pass il personale della vigilanza, che è fisicamente presente in azienda.
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