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Modifiche al D.lgs 626/94

Mercoledì 14 novembre 2007



L’art. 3 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123 modifica l’art. 7, comma 3, del D. lgs 626/94, relativo ai “Contratti d’appalto o Contratti d’opera” ed introduce i commi 3-bis e 3-ter.
Il nuovo comma 3 modificato dispone che il datore di lavoro committente, dopo aver qualificato e valutato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, anche con riferimento alla sicurezza ed alla tutela della salute, ed aver individuato le aziende e/o i lavoratori autonomi ai quali intende affidare l’esecuzione dei lavori, prima di procedere alla stipula del contratto, deve inviare loro un’apposita documentazione (Documento di valutazione dei Rischi Interferenziali – DVRI).
Essa deve contenere informazioni riguardanti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo, le modalità di esecuzione dei lavori e le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per garantire la sicurezza e la tutela della salute del proprio personale nonché le misure previste in caso d’emergenza oltre alle misure per l’eliminazione dei “rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva" Il DVRI deve essere “allegato al contratto d’appalto o d’opera” e “le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
Il comma 3-bis, invece, introduce il trasferimento di responsabilità dall’appaltatore o subappaltatore, qualora non abbia assicurato i lavoratori all’INAIL non potendosene far carico, in caso di infortunio o di malattia professionale di uno o più dipendenti, al datore di lavoro committente, il quale dovrà rispondere per conto dell’appaltatore o subappaltatore inadempiente (responsabilità solidale).
Il comma 3-ter, infine, stabilisce che “ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui negli artt. 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori”.
In sostanza si afferma che nel contratto tra il committente e gli appaltatori dovranno essere indicati tutti i costi della sicurezza, ossia quelli affrontati da entrambi per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti durante l’esecuzione di lavori all’interno dell’azienda committente ed il diritto degli RLS e delle organizzazioni sindacali di poter accedere alle informazioni sugli oneri della sicurezza.

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