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FINE STATO EMERGENZA COVID-19 - Cosa cambia ?
Giovedì 31 marzo 2022
Come è noto, il 31/03/2022 è cessato ufficialmente lo stato di emergenza, e con questo anche alcune delle restrizioni in vigore; ma non tutte.
Il ritorno alla normalità sarà graduale (ed è comunque preservata, fino al 31/12/2022, la “necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario”, quindi in caso di necessità potranno essere adottate una o più ordinanze contenenti misure derogatorie).
Da venerdì 25 marzo è in vigore il nuovo Decreto Covid-19, ovvero il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), vediamo cosa cambia:
D.P.I. - Mascherine
Il Decreto specifica l’obbligo per tutti i lavoratori, di indossare fino al 30/04/2022 le mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro.
Accesso ai luoghi di lavoro
Nel Decreto, oltre a quanto indicato per le mascherine, si specifica che anche per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età, dal 01/04/2022 sarà possibile accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (derivante anche da tampone antigenico o molecolare).
Questo significa che dal 01/04/2022, nonostante rimanga l’obbligo di vaccino per gli over 50, non ci sarà più la sospensione dal lavoro e dello stipendio nel caso in cui i lavoratori over 50 non abbiano il Green Pass Rafforzato.
Attenzione però perché fino al 15 giugno 2022 per gli over 50 resta l’obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro in caso di inadempimento come da precedente normativa ancora in essere.
L’obbligo di vaccinazione rimane, invece, fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per il personale del comparto sanitario, con sospensione da lavoro e stipendio in caso di inadempienza.
Isolamento
Dal 01/04/2022 il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione.
La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Covid-19, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.
In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.
Autosorveglianza
Dal 01/04/2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza.
Il regime dell’auto-sorveglianza consiste:
- nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19;
- nell’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Covid-19, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Smart working nel settore privato
In merito all’utilizzo dello smart working nel settore privato, l’articolo 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19) del DL 24/2022 indica al comma 2 che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato B sono prorogati al 30/06/2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Si veda anche, con riferimento alla proroga connessa alle disposizioni in materia di lavoro agile nel settore privato (punto 2 dell’allegato), i commi 3 e 4 dell’Articolo 90 del decreto-legge 19/05/2020:
- Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Sono dunque prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, con riferimento a quanto predisposto ai due commi del DL del 19/05/2020 che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali.
Protocolli di sicurezza anticontagio
Anche nel nuovo decreto, i cosiddetti Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.
Confindustria, considerando che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non si è purtroppo ancora azzerato, neanche per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione, consiglia quindi di continuare ad applicare i Protocolli, che sono da considerare come “strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori”.
Questo anche ai fini dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi), che indica gli “obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” e la cui operatività non è legata il perdurare dello stato di emergenza.
Ricordiamo che tale norma prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali (e successive modificazioni e integrazioni), nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia (come il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri).
Riportiamo in allegato il testo del Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
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