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DPCM 3/11/20 e Ordinanze Ministeriali - ULTIMI AGGIORNAMENTI - LIMITAZIONI
Giovedì 05 novembre 2020
Aggiornamento del 4 novembre 2020
MISURE VALIDE IN LOMBARDIA
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19.
L’Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in ‘zona rossa’, ovvero ad alto rischio. Si applicano pertanto misure di contenimento più restrittive, indicate all’art. 3 del DPCM.
Le misure di seguito elencate saranno valide a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni da tale data:
- vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, all’interno dello stesso e all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;
- chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
- all’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
-> Scarica i cartelli compilabili e stampabili - sospese le attività inerenti servizi alla persona. Rimangono aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.
- didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L’attività didattica ed educativa per i nidi, scuole materne, elementari e prima media continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
- sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP;
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale,
- sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.
Rimane obbligatorio utilizzare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro
Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
LINK UTILI
Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:
Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.
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Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: sintesi ed interpretazione (ultimi aggiornamenti)
Aggiornamento dell’11 aprile 2020
In vigore in Lombardia la nuova ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 che prevede misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.
Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 10 aprile 2020, link sotto, con le misure in vigore dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020. Il provvedimento prevede la proroga delle misure già in vigore con alcune novità, tra cui l’apertura di alcune attività in più contenute nell' ALLEGATO 3.
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Aggiornamento del 04 aprile
Regione Lombardia, 4 aprile 2020 la nuova Ordinanza regionale n.521 che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti Ordinanze regionali del 21, 22 e 23 marzo.
La nuova ordinanza introduce alcune novità, in particolare:
- l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
- l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;
- la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);
- la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio.
Si ricorda che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri restano in vigore in vigore anche essi fino al 13/04/2020.
Si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue (estratto per attività economiche interessate):
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.
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Aggiornamento del 27 marzo
Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha disposto con Ordinanza regionale del 21 marzo, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo, alcune ulteriori limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.
In virtù dell'art. 2 del decreto legge 19/2020, le disposizioni previste nell’ordinanza della Regione Lombardia restano in vigore fino al 5 aprile 2020 (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente indicato nell’ordinanza regionale).
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Con il D.L. n. 19 del 25/03/20 ed il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sempre del 25/03/20 si è provveduto a fare maggiore chiarezza su quelle che sono le attuali misure di restrizione anti-contagio e l'elenco delle attività produttive e servizi essenziali. Il Ministero ha aggiornato la lista dei codici ATECO.
Vedi allegato sotto con una sintesi delle misure e l'Allegato 1 con i codici ATECO.
Pertanto le misure in essere continuano ad avere efficacia e da oggi 26 c.m. è aggiornato l'elenco delle attività ammesse. Tutto le misure già adottate produrranno effetto fino al 03/04/20 per i DPCM ed il 15/04/20 per l'Ordinanza Regione Lombardia.
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Con il DPCM del 22/3/2020 al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 all'interno del territorio nazionale sono adottae le seguenti misure, sono sospese tutte le attività già identificate nel precedente DPCM alle quali si aggiunge quanto all'art 1a dell'ultimo decreto che deve essere letto in combinato disposto con l'Ordinanza della Regione Lombardia di pari data. Pertanto le nuove misure avranno efficacia da oggi 23 c.m. e produrranno effetto fino al 03/04/20 per il DPCM ed il 15/04/20 per l'Ordinanza Regione Lombardia:
- Sono sospese tutte le attività produttive e commerciali a esclusione di quelle citate nell'allegato I (sono suddivise per codice ATECO e le trovate cliccando al seguente: link: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf)
- Le aziende sospese dall’allegato I possono comunque svolgere le attività con modalità di smart-working
- Possono continuare a operare le società facenti parte della filiera delle attività citate dall’allegato I dandone comunicazione al Prefetto.
- Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali (legge 12 giugno 1990 art.146 vedi link https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146!vig=2016-01-25 )
- E' sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna farmaci e attrezzature mediche
- Sono consentite le attività a ciclo continuo, qualora il blocco degli impianti comporti gravi danni all’impianto stesso e incidenti. Necessario comunicazione al prefetto il quale può scegliere se comunque chiudere la struttura.
- Sono consentite le attività dell’industria dell’aereospazio e della difesa.
Le attività che non risultano essere sospese devono tassativamente applicare quanto indicato dal protocollo (di seguito link http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf ) e si deve utilizzare il LAVORO AGILE il più possibile.
Le attività che risultano essere sospese dal presente decreto hanno tempo fino al 25 marzo per effettuare le operazioni che rendono necessario il blocco dell’attività compresa la spedizione della merce in giacenza.
Inoltre, per la Regione Lombardia, è in vigore l'ordinanza 515 valida fino al 15 aprile 2020 (https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c/Ordinanza+515.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c-n46poUN):
- Fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- Chiusura delle attività degli studi professionali.
Inoltre, come da ordinanza della regione Lombardia, si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.
Non appena disponibili faremo seguire le ulteriori indicazioni e i chiarimenti che perverranno dal Governo e dalla Regione.
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Con il DPCM del 11/3/2020 al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 all'interno del territorio nazionale sono adottae le seguenti misure, sono sospese:
- attività commerciali al dettaglio
- attività e servizi di ristorazione
- attività inerenti servizi alla persona
Restano attivi i servizi bancari, finanziari, assicurativi, attività agricole e zootecnia, nel rispetto delle norme igienico sanitarie
Le ATTIVITA' PRODUTTIVE e PROFESSIONALI restano attive a condizione che siano attuate le misure di cui all'artt 7 e 8 del Decreto.
Per tutte le attività non sospese si deve utilizzare il LAVORO AGILE il più possibile.
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Con il DPCM del 9/3/2020 le limitazioni precedentemente previste per la Lombardia e le 14 province, SONO ESTESE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.
Secondo le prime indicazione che Confindustria ha ricevuto dal Governo, il DPCM non determinerà il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, nè tantomeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per le zone interessate dal decreto.
Nello specifico alcuni dei punti sollevati sono i seguenti. In particolare all’art. 1 lettera a, che impatta notevolmente sulla operatività di imprese e lavoratori:
art. 1, lettera a
- le attività continuano e quindi il tragitto casa lavoro è consentito
(nel termine “comprovate” riteniamo si intendano attività non ovviabili ricorrendo a lavoro agile, e che richiedono la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in questo caso, con l’adozione da parte delle imprese delle misure di cautela e prevenzione).
- non sono previsti blocchi di persone né di merci
(è opportuno adottare misure di prevenzione e di cautela nei confronti dei trasportatori, quali ad esempio):
- gli autisti non possano scendere dai mezzi e siano muniti di dispositivi medici di protezione e prevenzione quali mascherine, guanti monouso ecc.
- se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo deve essere mantenuta la distanza di sicurezza (1 metro)
- la documentazione di trasporto sia trasmessa in via telematica