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Disciplina delle modalità delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"

Martedì 12 luglio 2011



Il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 11 aprile 2011 (cfr.), pubblicato sul supplemento ordinario n. 111, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 aprile 2011 e recante la "Disciplina delle modalità delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo", entrerà in vigore in data 28 luglio 2011, una volta decorso il termine previsto dall'art. 6 di 90 giorni dalla pubblicazione.
Scopo e portata del decreto
Il decreto, che secondo le intenzioni del legislatore del "Testo Unico" avrebbe dovuto essere adottato entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del "Testo Unico" medesimo, costituisce, nello specifico, la misura di esecuzione dell'art. 71, commi 11 e 13 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il decreto disciplina, infatti, in primo luogo, le modalità di effettuazione delle "verifiche periodiche" delle attrezzature di lavoro indicate allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e, in secondo luogo, i requisiti tecnici, i criteri e le procedure per l'abilitazione dei soggetti pubblici e privati che saranno incaricati di eseguire le verifiche periodiche in caso di impossibilità da parte di INAIL e ASL.
Le verifiche oggetto del decreto sono volte a valutare, con la frequenza indicata nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro.
Sulla base della procedura prevista dal decreto, il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere all'INAIL di svolgere la prima visita periodica e di richiedere all'ASL le verifiche successive.
INAIL ed ASL avranno l'obbligo di adempiere, rispettivamente, entro i termini di 60 e di 30 giorni dalla richiesta del "datore di lavoro", in mancanza, saranno chiamati ad intervenire i soggetti pubblici o privati abilitati sulla base di quanto stabilito dagli allegati I e III al decreto Ministeriale.
Al riguardo si rileva che il datore di lavoro ha l'obbligo di indicare, già dall'atto della richiesta all'INAIL ed all'ASL, il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale intende avvalersi nel caso in cui INAIL ed ASL medesime non siano in grado di eseguire le verifiche nei termini precisati dall'art. 2 del decreto Ministeriale e dall'art. 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008.
L'organismo indicato dal datore di lavoro dovrà essere scelto tra quelli in possesso di abilitazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in seguito alla verifica dei requisiti specificati nell'allegato III del decreto ministeriale.
Il datore di lavoro potrà conoscere i riferimenti dei soggetti abilitati attraverso la consultazione di appositi elenchi che saranno istituiti presso l'INAIL e ed ASL.
E' prevista, inoltre, la possibilità di istituzione di specifici elenchi regionali dei soggetti abilitati che potranno essere disciplinati, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, attraverso l'emanazione di un provvedimento normativo regionale.
Svolgimento delle verifiche
E' fatta salva, comunque, la possibilità di INAIL, ASL e delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di stipulare accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di provvedere direttamente alle verifiche periodiche previste dall'art. 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 senza l'intervento di altri soggetti abilitati.
Secondo quanto già previsto ab origine dall'art. 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008, le verifiche periodiche saranno onerose con spese a carico del datore di lavoro.
Il decreto 11 aprile 2011 contiene, all'art. 3, una precisa disciplina dei compensi che sarà ulteriormente specificata con un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni. Nelle more saranno applicabili le tariffe definite autonomamente da INAIL ed ASL, con obbligo dei soggetti abilitati di attenersi alle tariffe medesime eventualmente maggiorate entro il limite massimo del 15 %.
Le modalità per l'esecuzione delle verifiche sono contenute nell'allegato II del decreto che risulta organizzato in modo sistematico nei seguenti gruppi omogenei di attrezzature di lavoro, quali:
• apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;
• apparecchi per il sollevamento di persone;
• gas, vapore, riscaldamento (attrezzature a pressione e assemblati)
• tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
• generatori di calore
• forni per industrie chimiche e affini.
Definizioni
L'allegato II contiene una sezione dedicata alla definizioni nella quale sono indicate le finalità della prima verifica e delle verifiche periodiche successive e delle indagini supplementari per ciascuna specifica tipologia di attrezzatura.
Sono, inoltre, specificate in relazione a ciascuna tipologia di attrezzatura le verifiche documentali e tecniche, previste, rispettivamente, per le attrezzature "marcate CE" e per le attrezzature prive di "marcatura CE" in quanto immesse sul mercato in data antecedente all'entrata in vigore delle direttive comunitarie di prodotto. Queste ultime dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dall'allegato V al D.Lgs. n. 81/2008.

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