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Decreto "Milleproroghe": rinvio parziale della valutazione dei rischi

Martedì 17 febbraio 2009



L’art. 32, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, rinvia al 16 maggio 2009 l’entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 :

a) L’obbligo del conferimento della data certa,  per effetto della previsione contenuta nel comma 2, art. 32, D.L. n. 207/2008, al documento di valutazione dei rischi, tramite una serie di molteplici strumenti  delineati dalla disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, agli artt.2702 - 2704 (autoprestazione tramite uffici postali, marca temporale, spedizione a mezzo raccomandata del DVR); 

b) L’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo 8ottobre 2004 (art. 28, comma 1);

c) L’obbligo per il datore di lavoro e il dirigente della comunicazione all’INAIL o all’IPSEMA (Istituto Previdenza Settore Marittimo) degli infortuni di durata superiore a un giorno, a fini statistici e informativi;

d) Il divieto delle visite mediche pre-assuntive (che sono tuttora vietate e punite con sanzioni penali dalla legge 300/70, lo Statuto dei Lavoratori, in quanto eseguite su lavoratori non ancora dipendenti ma in fase di assunzione).

Restano, invece, confermate l'entrata in vigore al 1 gennaio 2009 dell’obbligo di adeguamento della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e della redazione del DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, che non subiscono nessun rinvio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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