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COVID-19 - PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO DEL 30/06/2022
Venerdì 01 luglio 2022

Dopo il confronto avvenuto tra le parti sociali, i Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico e l’INAIL, è stato siglato il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Come affermato nel comunicato stampa diffuso dal Ministero del Lavoro, si tratta di una semplificazione del quadro di regole elaborate allo scopo di prevenire il rischio di contagio, ma non di un “liberi tutti”, considerando anche l’impennata dei contagi delle ultime settimane. Di seguito i principali aspetti presi in esame:
MASCHERINE
Indossare le mascherine non è più un obbligo, ma è fortemente raccomandato l’utilizzo delle FFP2, soprattutto quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale di 2 metri. Le singole aziende possono decidere, in base allo specifico contesto lavorativo dei lavoratori, di rendere obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2 che saranno fornite dal datore di lavoro stesso.
PULIZIA, SANIFICAZIONE E RICAMBIO D'ARIA NEGLI AMBIENTI
Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Inoltre, in tutti gli ambienti devono essere «adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata».
SMART WORKING
Secondo quanto riportato sul Protocollo lo smart working «pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica» resta «uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19», specialmente per i lavoratori fragili. In coerenza con l’attuale situazione di aumento dei contagi, le Parti Sociali auspicano che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere a tale strumento di lavoro.
ACCESSO CONTINGENTATO NEGLI SPAZI COMUNI
L'accesso agli spazi comuni − comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi − è contingentato. In tali ambienti sono previsti la ventilazione continua e un tempo di permanenza ridotto.
ENTRATE E USCITE SCAGLIONATE
Se la temperatura corporea risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Continuano a essere favoriti gli orari di ingresso e di uscita scaglionati, in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Se possibile, «occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali», oltre a garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
In allegato le Disposizioni Aziendali aggiornate al Protocollo nazionale del 30/06/2022 che devono essere esposte e tenute assieme alla documentazione della sicurezza.
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Emergenza Coronavirus - Ufficialmente in vigore il Protocollo condiviso del 6 aprile 2021
Il Ministro della salute, in accordo con il Ministro del lavoro, in attuazione dell'articolo 12 (Linee guida e protocolli) del D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 ha emanato un'ordinanza con la quale si recepisce ufficialmente il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.
L'allegato 12 del Dpcm attualmente in vigore (2 marzo 2021) è stato pertanto aggiornato e sostituito.
Tutte le misure contenute nel documento sono conseguentemente pienamente applicabili ed esigibili.
Al seguente link è disponibile la CHECK LIST di autovalutazione per applicazione protocollo condiviso aprile 2021: utilizzata da ATS Brianza e INL Milano Lodi (Monza) per la vigilanza sull'applicazione delle misure anti Covid nei luoghi di lavoro; la lista è strutturata sui punti del protocollo e può essere usata anche dalle aziende per autocontrollo preventivo; non è richiesto l'invio ad ATS o all'Ispettorato, salvo diversa comunicazione ricevuta direttamente dagli organi di vigilanza.
Protocollo condiviso del 06/04/2021
A seguito emanazione DPCM del 02/03/21 vengono identificate le misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale.
Al fine di contenere il propagarsi del contagio da COVID-19 (Coronavirus) ed al fine di tutelare i propri lavoratori e tutti coloro coi i quali essi possano venire in contatto, l’azienda deve attuare quanto identificato nel “Protocollo condiviso per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”
Il Protocollo ha lo scopo di agevolare le aziende nell’adozione di misure anti-contagio. La prosecuzione delle attività potrà avvenire solo nel rispetto di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione. Pertanto sarà possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa al fine di applicare le misure di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il PROTOCOLLO del 06/04/2021 prevede 13 punti:
- INFORMAZIONE : tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda devono essere informati circa le disposizioni delle Autorità e quelle specifiche aziendali; in particolare in merito all’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali e febbre > 37,5°, all’impegno al rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità in cui vige l’obbligo di informare il proprio Medico o le Autorità sanitarie e di rimanere al proprio domicilio, al corretto utilizzo dei DPI quali mascherine chirurgiche o laddove necessarie per maggiore sicurezza anche le FFP2 o FFP3 senza filtro
- MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA : il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea; se risultasse maggiore di 37,5° NON sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro ed attivate le procedure di emergenza, la stessa preclusione vale per coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con soggetti positivi o provengano da zone a rischio secondo indicazioni OMS e Decreti nazionali. L’ingresso in azienda per lavoratori già risultati positivi al COVID-19 dopo il ventunesimo giorno dovrà essere preceduto da un tampone negativo (molecolare o antigenico) effettuato presso una struttura accreditata o autorizzata dal S.S.N. Se per determinate aree a rischio fosse necessario provvedere ai tamponi sui lavoratori il D.L. collabora con le Autorità sanitarie.
- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI : devono essere individuate procedure, modalità, percorsi e tempistiche per ridurre le occasioni di contatto; ove possibile gli autisti devono rimanere a bordo, gli esterni non possono usare i servizi igienici se non quelli dedicati, ecc… Le modalità sono estese alle ditte appaltatrici per le quali sarebbe opportuno limitarne l’impiego e devono conformarsi alle disposizioni aziendali vigenti. Per i trasporti organizzati e gestiti dall’azienda deve essere garantita la sicurezza dei trasportati (distanziamento, mascherine, ecc…). In caso risultassero positivi lavoratori di ditte terze le stesso dovranno comunicarlo tempestivamente il committente per tramite del proprio Medico Competente.
- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA : deve essere garantita la pulizia GIORNALIERA e la sanificazione PERIODICA dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e svago e delle tastiere, schermi touch, mouse sia negli uffici che reparti di produzione, nonché la ventilazione dei locali. Nel caso di un positivo devono essere attivate le procedure di sanificazione secondo disposizioni della Circolare n. 17644 del 22/5/20 Min.Salute e della Circolare n. 5443 del 22/2/20 Min.Salute in caso di positivo in azienda.
- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI : lavarsi le mani frequentemente con acqua e sapone o soluzioni disinfettanti messe a disposizione anche grazie a dispenser posti in punti facilmente individuabili
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE : qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di 1 m E’ NECESSARIO L’USO delle MASCHERINE almeno chirurgiche e tutte le protezioni necessarie. Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni sia al chiuso che all’aperto è previsto l’uso di una mascherina chirurgica.
- GESTIONE SPAZI COMUNI : l’accesso alle mense, spogliatoi, aree fumatori, aree ristoro, DEVE essere CONTINGENTATO e deve essere prevista una VENTILAZIONE continua. Tutti gli ambienti devono essere SANIFICATI periodicamente in modo specifico i locali mensa, le tastiere dei distributori di bevande e snack; vedi anche punto 4
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (turnazione, trasferte, lavoro agile, rimodulazione livelli produttivi) : in conformità al DPCM 02/03/21 artt 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza, le aziende potranno/dovranno:
- Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione e di quelli per i quali è possibile il funzionamento in lavoro agile o a distanza
- Rimodulare i livelli produttivi
- Assicurare piani di turnazione
- Utilizzare il lavoro agile per tutte le attività effettuabili al domicilio del lavoratore
- Utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili
- Utilizzare periodi di ferie arretrate e non ancora fruiti
- Annullare tutte le trasferte/viaggi
- Gli spazi di lavoro dovranno essere rimodulati nel rispetto del distanziamento sociale ricavando ad es. degli uffici da spazi inutilizzati e sale riunioni, riposizionando le postazioni di lavoro. Si adotterà l’orario flessibile per l’entrata e l’uscita e si favoriranno gli orari differenziati. Negli spostamenti casa/lavoro (commuting) dovranno essere favorite le misure che garantiscono adeguato distanziamento, favorendo l’uso del mezzo privato. In caso di trasferte nazionali ed internazionali il D.L. in collaborazione con il M.C. e RSPP dovrà valutare il contesto della trasferta anche tenendo conto dell’andamento epidemiologico della destinazione.
- GESTIONE ENTRATA USCITA DIPENDENTI : si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati evitando contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, mense). Dedicare, dove possibile, una porta all’INGRESSO ed una all’USCITA e garantire la presenza di detergenti/disinfettanti in tali passaggi e segnalati
- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE : tutti gli spostamenti all’interno del sito devono essere limitati al minimo indispensabile, non sono consentite riunioni in presenza salvo necessità ed urgenza dove il numero di persone dovrà essere ridotto al minimo garantendo il distanziamento, l’uso della mascherina e la ventilazione costante; sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e la formazione in aula anche obbligatoria. Sono consentiti in presenza esclusivamente i corsi per addetti della stessa azienda o nel rispetto del protocollo INAIL; resta comunque possibile la formazione a distanza e in lavoro agile.
- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA : nel caso una persona in azienda presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali, lo deve dichiarare all’ufficio personale o alla direzione aziendale e si dovrà procedere all’isolamento in base alle disposizioni delle autorità sanitarie e dotato se già non l’avesse almeno di mascherina chirurgica. L’azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie per mezzo dei numeri di emergenza regionali istituiti dal Ministero della salute. Inoltre l’azienda dovrà collaborare per la definizione degli eventuali “CONTATTI STRETTI” di una persona dell’azienda eventualmente positiva al tampone al fine di facilitare le autorità nell’applicazione delle norme di quarantena; l’azienda potrà richiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l’azienda in accordo alle indicazioni dell’Autorità sanitaria.
- SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS : la sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire quale forma di prevenzione privilegiando anche le visite preventive, quelle a richiesta e di rientro da malattia. Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e l’RLS e segnala situazioni di particolare fragilità o patologie ed età di alcuni lavoratori nel rispetto della privacy e attua informazione e formazione per i lavoratori. Lo stesso M.C. potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening ritenute utili al fine del contenimento del rischio di contagio anche tenuto conto l’andamento epidemiologico del territorio di appartenenza dell’azienda. La riammissione al lavoro dopo infezione da Coronavirus avverrà in osservanza alle vigenti norme; per il reintegro alla ripresa dell’attività di lavoratori già positivi e con ricovero ospedaliero il M.C. effettuerà visita di riammissione (ex art 41 D.Lgs 81/08, reinserimento di lavoratori in caso di assenza superiore ai 60gg) per verificare l’idoneità alla mansione, valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO : in azienda si costituisce un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo con la partecipazione dei rappresentanti sindacali e RLS.