Notizie

COVID-19: le novità per mascherine, green pass e lavoro

Lunedì 02 maggio 2022



Il 31/3/2022 è terminato lo stato di emergenza COVID-19 ma nonostante questo, anche a causa delle varianti, i problemi connessi al rischio di contagio non sono terminati e per questo il Governo ha emanato il nuovo decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. 

Il Ministro della Salute ha firmato una Ordinanza “ponte” che resterà in vigore fino alla conversione in legge del DL. 

La nuova Ordinanza e l’emendamento al decreto-legge 24/2022, a meno di modifiche ulteriori in fase di conversione, indicano le misure ancora necessarie per il contrasto della pandemia da COVID-19, valide dal 01/05/2022.

La nuova ordinanza e i dispositivi di protezioni delle vie respiratorie

L’Ordinanza del Ministro della Salute, firmata il 28/04/2022, parte dalla considerazione che, “in relazione all’attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19”. E si è ritenuto, pertanto, “necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 aprile 2022, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale”.

È bene sottolineare che l’ordinanza produce effetti “a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24” e comunque non oltre il 15 giugno 2022”.

L’Ordinanza prevede dunque dal 01/05/2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 “nei seguenti casi:

  1. per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
    1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
    3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
    6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
    7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso”.

Inoltre è previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, per gli “utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017”.

In ogni caso nel provvedimento viene comunque “raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”. Mentre “non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
  2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva”.

 

I luoghi di lavoro: protocolli condivisi, protezioni e pubblica amministrazione

Non ci sono in realtà ulteriori novità per quanto riguarda i luoghi di lavoro e i protocolli condivisi applicati, in tutti i luoghi di lavoro, a parte quelli in cui l’Ordinanza o le norme vigenti prevedono obblighi specifici, la mascherina “rimane fortemente raccomandata”.

Nei luoghi di lavoro privati continuano ad essere applicabili i protocolli condivisi che, come ricorda Confindustria in una Nota, costituiscono ancora “il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive”.  

Se i protocolli fanno riferimento anche all’uso di protezioni delle vie respiratorie, è previsto che il 4/05/2022 imprese e parti sociali si incontrino per valutare una proroga o una modifica delle attuali regole, magari trasformando le indicazioni per i dispositivi di protezione in una semplice raccomandazione.

Per la pubblica amministrazione una recente Circolare - Circolare n. 1/2022 del 29/04/2022 – riporta alcuni esempi di utilizzo raccomandato o non necessario delle mascherine FFP2.

Utilizzo raccomandato:

  • “per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
  • per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
  • nel corso di riunioni in presenza;
  • nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);
  • per coloro che condividano la stanza con personale c.d. ‘fragile’;
  • in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
  • negli ascensori;
  • in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente”.

Utilizzo non necessario:

  • “in caso di attività svolta all’aperto;
  • in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
  • in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua”.

Dunque, continua la circolare, ciascuna amministrazione dovrà “adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità”.

 

Green pass e obblighi vaccinali

Dal 01/05/2022 il green pass viene quasi archiviato; sarà ancora utile per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non sarà più obbligatorio per accedere a luoghi di lavoro e locali pubblici, con l’eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre.

Ad esempio la certificazione verde non sarà più necessaria per:

  • palestre e piscine al chiuso,
  • feste e cerimonie,
  • convegni e congressi,
  • discoteche e sale da gioco,
  • cinema e a teatro,
  • bar e ristoranti al chiuso,
  • hotel,
  • mostre e fiere…

E il green pass non sarà più richiesto sui luoghi di lavoro, pubblici o privati.

L'obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15/06/2022 per il personale scolastico, le forze dell’ordine e, più in generale, per tutti i cittadini dai 50 anni in su. Il vaccino rimarrà poi obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per il personale sanitario e delle Rsa, rimanendo un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

< archivio notizie