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Servizio di prevenzione e protezione

Tale servizio è previsto dall'Art.8 del DLgs 626/94 e dal Dlgs 242/96 di modifica il quale prevede che l'organizzazione del "Servizio di prevenzione e protezione" all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'Art.1 del D.P.R. 17 maggio 1988, n°175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di notifica o di dichiarazione, ai sensi degli Artt.4 e 6 del decreto stesso;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti e laboratori nucleari;

d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;

g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di sicurezza per la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.