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Nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94)

Mercoledì 04 giugno 2008



Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’art 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in unico testo normativo.

Norme Abrogate
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164
- D.P.R.  19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187
- Legge 5 agosto 2006 n. 248, art. 36 bis,
- Legge 3 agosto 2007, n. 123, artt. 2, 3, 5, 6 e 7          
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo incompatibili con lo stesso.

Entrata in vigore
Alcune delle disposizioni del Testo Unico sono già in vigore dal 15/05/2008 (come ad esempio gli adempimenti precedentemente previsti dal  D.Lgs 626/1994) mentre altre lo saranno dal 30/07/2008 (come ad esempio la Valutazione di “tutti” i Rischi ai sensi degli artt. 28 e 29).

Principali Novità
Numerose sono le novità del Testo unico ma che maggiormente incideranno sulla vita delle imprese e dei lavoratori sono:
- l’estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi;
- introduzione degli elementi costituenti la “Delega di funzioni” che il Datore di Lavoro può conferire;
- individuazioni di responsabilità dirette non solo per i Datori di Lavoro, Dirigenti, ma anche per i Preposti;
- l’estensione del campo di applicazione della Valutazione dei Rischi a “tutti” i rischi per la salute e la sicurezza;
- introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e dei modelli organizzativi della sicurezza (conformi alla OHSAS 18001 o Linee Guida UNI-INAIL);
- il rafforzamento dell’importanza dell’informazione e formazione e l’introduzione dell’addestramento;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda;
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;
- la revisione del sistema delle sanzioni.

L’estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi:
Ampliare il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza significa arrivare a comprendere tutti i lavoratori che operano in ambienti di lavoro, senza distinzioni di tipo formale, inclusi i lavoratori autonomi (autonomi puri e co.co.co., anche a progetto), in virtù del principio della cosiddetta “tutela effettiva” la quale implica il diritto alla sicurezza a tutti coloro che, quale che sia il rapporto o contratto di lavoro alla base, operano negli ambienti di lavoro dell’azienda.
Introduzione degli elementi costituenti la “Delega di funzioni” che il Datore di Lavoro può conferire:
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con seguenti limiti e condizioni:che essa risulti da atto scritto recante data certa, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate  e che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Individuazioni di responsabilità dirette non solo per i Datori di Lavoro, Dirigenti, ma anche per i Preposti:
Il preposto è definito persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’estensione del campo di applicazione della Valutazione dei Rischi a “tutti” i rischi per la salute e la sicurezza:
Nel concetto di “tutti” i rischi vengono fatti rientrare i rischi collegati allo stress lavorativo secondo  contenuti dell’accordo europeo 8 ottobre 2004, i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità, al capo II del titolo I e i rischi connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri paesi.
Introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e dei modelli organizzativi della sicurezza (conformi alla OHSAS 18001 o Linee Guida UNI-INAIL):
L’articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, introduce nel D.Lgs n. 231/2001 concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in dipendenza da reato l’art. 25 sexies per il quale nel caso di condanna per omicidio colposo o lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro si applicano le sanzioni interdettivi delle quali all’art. 9 dello stesso decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, oltre la sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.    
Il modello di organizzazione è definito il “modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3 del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”. Tale modello è definito dall’art. 30 del TU che ne indica le modalità attuative. Esso deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici.
Il rafforzamento dell’importanza dell’informazione e formazione e l’introduzione dell’addestramento:
Il complesso delle attività preposte alla prevenzione soggettiva delineano una serie di misure protettive da concretizzare in via primaria attraverso la formazione, l’informazione e l’addestramento per sensibilizzare i destinatari della tutela circa i rischi ai quali sono esposti e i modi di prevenirli.
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore abbia una adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività di impresa in generale; nonché sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia e sulle misure e elettività di prevenzione adottate. 
Gli obblighi di informazione integrano le serie delle norme volte alla prevenzione soggettiva. La formazione “sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza” nei termini dei quali all’art. 37 del T.U. deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione; del trasferimento o cambiamento di mansioni; dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
Il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda:
Il testo unico provvede a rafforzare le prerogative in materia di sicurezza dei lavoratori in azienda, in particolare con la revisione della figura del rappresentante dei lavoratori, per un coinvolgimento più intenso dei lavoratori, sia in sede di predisposizione che di aggiornamento delle misure di tutela e di prevenzione. Questa maggiore consultazione e partecipazione verrà realizzata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, figura che il testo unico aggiorna  e divide in tre tipologie: aziendale, territoriale e di sito.
La rivisitazione delle attività di vigilanza:
Le norme del Testo Unico completano il quadro già modificato dalla legge 123/2007 prima richiamato, che, peraltro, ha introdotto la sospensione dell’attività imprenditoriale anche in presenza di violazione alle norme sulla sicurezza.
La nuova struttura normativa rende più efficiente il coordinamento delle attività di vigilanza al fine di migliorare l’efficacia degli interventi.
A tal fine, prevedono la creazione di un sistema informativo pubblico al quale partecipano anche le parti sociali, per la condivisione e la circolazione delle notizie, sulle  ispezioni e su ogni iniziativa e attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche.
La revisione del sistema delle sanzioni:
Quello delle sanzioni è il capitolo più duro dell’intera riforma.
Il nuovo sistema non prevede più per talune violazioni la possibilità dalla pena alternativa (arresto e/o ammenda) ma contempla la sola pena dell’arresto nei casi di violazioni più gravi come ad esempio la reiterazione dello stesso reato, l’omessa o carente valutazione dei rischi per le aziende a maggior rischio, ecc...
Nei casi meno gravi di inadempienza, il nuovo strumento normativo  prevede che al datore di lavoro venga applicata la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda oppure della sola ammenda, e una successiva graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.


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