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Scadenza dei termini per l'aggiornamento dei RSPP e degli ASPP
Mercoledì 16 gennaio 2008
A partire dal 15 febbraio 2008 potranno svolgere il ruolo di RSPP e di ASPP, oppure mantenere la nomina, solo coloro che abbiano completato i percorsi formativi stabiliti nell' art.8 bis del D.Lgs. 626/94 e dall'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. Le eventuali posizioni non regolari, ovvero che non abbiano i titoli professionali collegati allo svolgimento dei corsi di formazione, espleterebbero pertanto abusivamente una funzione per la quale non hanno titolo, violando l’art.4 del D.Lgs. 626/94 comma 4 in base al quale il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8.
La responsabilità della nomina, o del mantenimento in carica, di un RSPP che non abbia i requisiti previsti a far tempo dal 15 febbraio 2007 comporta sanzione per il datore di lavoro, art. 89 del D.Lgs. 626/94, punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 4.100,00 per la specifica violazione in questione.
Pertanto la posizione scoperta è una violazione dell'obbligo di istituzione del Servizio con ammenda a carico del datore di lavoro. E' quindi opportuno che ciascun RSPP provveda a controllare la propria posizione al fine della tutela personale e di garanzia verso il datore di lavoro.
Nella tabella sottostante viene riportato il prospetto riassuntivo degli obblighi formativi per gli RSPP già in carica e per quelli di nuova nomina :
Periodo Precedente Periodo transitorio Periodo successivo Prima del 23 giugno 2003 Dal 23 giugno 2003 al 14 febbraio 2008 Dopo il 15 febbraio 2008 Potevano essere nominati RSPP le persone ritenute idonee dal datore di lavoro senza alcun requisito obbligatorio di titolo di studio o di attestato di formazione. Gli RSPP già in carica possono mantenere l'incarico ma devono completare entro il 14/2/2008 il percorso formativo. Possono essere nominati ex novo come RSPP coloro che sono in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed il successivo completamento del percorso formativo entro il 14/2/2008. Gli RSPP già in carica che non abbiano completato il percorso formativo entro il 14/2/2008 decadono dall'incarico. Possono essere nominati nuovi RSPP che siano in possesso dei due requisiti: a) del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore b) attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento dei moduli di formazione A,B,C previsti dalla Conferenza Stato-Regioni.
L'art. 8 bis (comma 5) del decreto legislativo n. 626 del 1994 prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, in base alle seguenti due modalità: La differenza tra le due modalità di corsi consiste nel fatto che gli “esonerati” non hanno frequentato il Modulo B relativo al proprio macrosettore e sono soggetti solo all'aggiornamento quinquennale, con modalità di svolgimento annuale.
Naturalmente può succedere, curiosamente, che l'aggiornamento preveda un numero di ore superiori a quelle del Modulo B. Però non bisogna confondere il Modulo con l'aggiornamento.
Non rappresenta nessuna scorciatoia ed è fuorviante pensare allo svolgimento del macrosettore Ateco che prevede ore inferiori all'aggiornamento. Si tratta di corsi differenti con finalità diverse anche se i riferimenti corsali sono collegati al macrosettore del Modulo B.
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