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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANISMI PARITETICI

Venerdì 19 giugno 2015



Su richiesta della Direzione Territoriale di Novara, la Direzione Generale III del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per l’attività Ispettiva, Divisione III) con nota n. 9483 del 8 Giugno 2015, specifica significato, presupposti e limiti dell’obbligo per il datore di lavoro, sancito dall’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/08, di effettuare la formazione dei lavoratori “in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio“.
Nel ribadire che il datore di lavoro è tenuto a richiedere la collaborazione degli OOPP, il Ministero precisa innanzitutto che perché tali organismi siano configurabili come Organismi Paritetici devono essere contemporaneamente “presenti nel settore e nel territorio ove si svolge l’attività del datore di lavoro” nel senso che entrambi i requisti devono essere presenti. Se non esiste l’organismo di settore o lo stesso, pur esistendo, non è presente sul territorio, l’obbligo di richiederne la collaborazione non sussiste.
La nota ricorda poi che l’obbligo di richiedere la collaborazione degli OOPP “non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici“, quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza di della volontà di svolgere una attività formativa”.
Viene anche specificato che affinché un organismo sia riconosciuto come “paritetico”, deve rispondere ad entrambi i requisiti previsti dall’art. 2, c.1 lett. ee) del D.Lgs. 81/08, vale a dire “costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale“: qualora una o entrambe le associazioni (dei datori di lavoro o dei lavoratori) non siano “rappresentative” sul piano nazionale, viene disconosciuta la qualità di “Organismo Paritetico”.
Infine, la nota precisa che “il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell’art. 37“: la sanzione prevista per violazione del comma 1 (formazione “non sufficiente e non adeguata“) deve infatti essere riferita esclusivamente “in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011” e non alle modalità del rapporto collaborativo con gli OOPP.
Pertanto, conclude la nota, “laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato.

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