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STRESS LAVORO CORRELATO - Approvato il rinvio della valutazione

Mercoledì 22 settembre 2010



E’ stato confermato il rinvio al 31 dicembre 2010 dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato tramite il Decreto legge 78/2010 che al comma 12 dell’art.8 recita:
“Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni (…) in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010…”

Vista la complessità della norma relativa alla materia dello Stress Lavoro Correlato, il Governo ha ritenuto di estendere anche ai Datori di Lavoro del settore privato il rinvio al 31 dicembre 2010 dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato. Tale rinvio si è reso opportuno poichè la materia risulta particolarmente articolata, ed al fine di non creare disparità con quanto previsto per la Pubblica Amministrazione. La proroga rappresenta quindi un'opportunità per valutare al meglio l'approccio a questo delicato tema nelle aziende.


Dopo il 31 dicembre 2010 sarà dunque obbligatorio per TUTTE le aziende procedere con la valutazione del rischio da stress lavoro correlato attraverso un iter articolato in tre fasi:


1. Valutazione degli indicatori oggettivi di stress al lavoro quali indici infortunistici, assenze per malattia, turn-over del personale, procedimenti e sanzioni disciplinari, richieste di visite mediche straordinarie, funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’ambito dell’organizzazione, evoluzione e sviluppo di carriera, autonomia decisionale e controllo del lavoro, rapporti interpersonali, conciliazione vita-lavoro, ambiente e attrezzature, pianificazione dei compiti, carichi e ritmi, orario di lavoro e turni.


2. Valutazione degli indicatori oggettivi aziendali di stress attraverso l'utilizzo di check list che permettano, per quanto possibile, una pesatura del rischio suddiviso in tre livelli “basso”, “medio” ed “elevato”, ove per basso si intende una situazione che non evidenzia la necessità di interventi di riduzione e/o eliminazione del rischio, bensì una rivalutazione periodica.


3. Approfondimenti, qualora il rischio risulti “non basso”, coinvolgendo i lavoratori al fine di valutarne la percezione dello stress lavoro correlato mediante l’impiego di questionari che consentono di rilevare il vissuto, la percezione soggettiva, lo stato di salute e benessere dei lavoratori in relazione all’organizzazione aziendale.

 

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