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SISTRI Sistema di controllo della Tracciabilita' dei Rifiuti

Martedì 02 febbraio 2010



Dal 14/01/2010 è in vigore il nuovo Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)

L'avvio di questo sistema sostituirà le tradizionali scritture ambientali (registro di carico e scarico, formulario e Mud) attraverso dispositivi elettronici USB ed una black box da installare sui mezzi di trasporto.

Il Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 entrato in vigore il 14 gennaio 2010 ha istituito il nuovo Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), definendo i soggetti interessati, i tempi e le modalità applicative del SISTRI.
In particolare sono individuate 3 categorie di soggetti interessati:
A.PRIMO GRUPPO (adesione obbligatoria dal 14 gennaio 2010 entro il 1 marzo 2010, entrata in esercizio del SISTRI dal 13 luglio 2010)
B.SECONDO GRUPPO (adesione obbligatoria dal 13 febbraio 2010 entro il 29 marzo 2010, entrata in esercizio del SISTRI dal 12 agosto 2010)
C.ADESIONE VOLONTARIA (adesione volontaria a partire dal 12 agosto 2010)

Costituiscono il PRIMO GRUPPO:
A.produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art.212, comma 8, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con più di 50 dipendenti;

B.imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell’art.184, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con più di 50 dipendenti;

C.commercianti ed intermediari senza detenzione;

D.consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

E.imprese di cui all’art.212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;

F.imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;

G.i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;

H.i terminalisti concessionari dell’area portuale, i raccomandatari marittimi e le imprese portuali ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o del successivo trasporto;

I.i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti e gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto


Costituiscono il SECONDO GRUPPO:
A.le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art.212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, che hanno un numero di dipendenti fino a 50;

B.imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell’art.184*, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, aventi un numero di dipendenti compreso tra 50 e 11

C.I soggetti che possono aderire SU BASE VOLONTARIA sono:
D.imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell’art.184, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che non hanno più di 10 dipendenti;

E.imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art.212, comma 8, d.lgs. n.152/2006;
F.imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

G.imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006

Ai fine dell’individuazione corretta delle categorie effettivamente coinvolte è bene precisare:
A.*Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento

B.si intendono per produttori iniziali i soggetti dalla cui attività si generano rifiuti, a partire da materie o sostanze: si distinguono dai produttori secondari che al contrario sono quelli effettuano operazioni su un rifiuto in un momento successivo a quello della sua produzione iniziale, mediante attività di pretrattamento, miscuglio o altre attività che ne mutano la natura o la composizione: dall’attività del produttore secondario si genera un nuovo rifiuto e quello precedente non esiste più
è bene comunque sottolineare che ad oggi non è chiaro se in termini di adempimenti relativi al SISTRI esista realmente una distinzione fra produttori iniziali e secondari, in quanto anche i produttori secondari (esempio: impianti di gestione rifiuti) devono iscriversi al SISTRI anche come produttori/detentori.

In merito agli ADEMPIMENTI, il primo passo consiste nell’iscrizione, secondo le tempistiche sopra descritte. Le modalità di iscrizione sono molteplici:
A.TELEMATICA (on.line tramite portale www.sistri.it. operativo 24h su 24 tutti i giorni)
B.VIA FAX  (al numero 800 05 08 63, operativo 24h su 24 tutti i giorni)
C.TELEFONICA (al numero verde 800 00 38 36, operativo dalle 06:00 alle 22:00 tutti i giorni)

I dati da comunicare nel caso di produttori, intermediari/commercianti, gestori, altri, sono:
Ragione Sociale, Sede Legale, Codice Fiscale, Unità Locale/i, Categoria di iscrizione, Rappresentante Legale, Delegato/i, Numero Addetti, Persona da contattare ed eventuale indicazione dell’Associazione imprenditoriale a cui si affidano gli adempimenti procedurali previsti

Ciascun Operatore, a seguito dell'iscrizione al SISTRI, riceverà un numero di pratica entro 48 ore e successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza.

Dopo aver versato il contributo, potrà richiedere un dispositivo USB per ogni unità locale (se all’interno della medesima si svolgono più attività distinte che generano rifiuti (“unità operative”), oppure più dispositivi USB, in numero uguale al numero di attività diverse svolte (Il dispositivo potrà essere unico se il soggetto delegato è lo stesso per tutte le unità operative).

I dati da comunicare nel caso di trasportatori sono:
Ragione Sociale, Codice Fiscale, Categoria di iscrizione, Rappresentante Legale, Delegato/i, Sede Legale, Persona da contattare e numero di dispositivi richiesti per i veicoli

Relativamente ai dispositivi UBS ne serve uno per la sede legale ed uno per ciascun mezzo.

Fra i dati da comunicare occorre indicare anche il nome del delegato, che il decreto definisce come il soggetto al quale, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Di fatto si tratta della persona responsabile della veridicità dei dati inseriti nel SISTRI.

Successivamente all’iscrizione, ci sarà il ritiro dei dispositivi usb e delle black box, presso le CCIAA (o presso le associazioni imprenditoriali che hanno stipulato un accordo con le CCIAA) per quanto riguarda la parte di gestione rifiuti e presso l’albo gestori ambientali per quanto riguarda la parte del trasporto.
Come già detto, il decreto prevede però la possibilità, nel caso di più attività all’interno della stessa unità locale e solo se il delegato è lo stesso per tutte le attività, di richiedere un unico dispositivo, viceversa occorre un dispositivo usb per ogni attività che si svolge. In ogni caso i contributi dovranno però essere versati per ciascuna unità operativa.

Per la parte di trasporto, oltre al ritiro dei dispositivi occorrerà provvedere all’installazione delle black box sui mezzi presso officine autorizzate che verranno indicate dall’albo (saranno quelle che aderiscono al sistema nei prossimi 30 giorni) e all’acquisto di una scheda sim gprs di un qualsiasi operatore telefonico (una per ogni mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti).

I contributi che le imprese che aderiscono al SISTRI dovranno affrontare sono così ripartiti:
A.contributo annuale in base alla categoria dell’operatore (produttore, impianto di gestione, ecc.) ed alle tipologia (pericolosi o non-) e quantità di rifiuti. Quest’anno il contributo annuale andrà pagato successivamente all’iscrizione (successivamente all’iscrizione il SISTRI comunicherà il numero di pratica che dovrà essere indicato nella causale del pagamento. Il pagamento del contributo è propedeutico al ritiro dei dispositivi). Dal prossimo anno il contributo annuale andrà pagato entro il 31 gennaio di ogni anno.
B.e in parte attraverso l’acquisto delle schede sim ed il pagamento della fattura dell’officina autorizzata al montaggio delle black-box (per le imprese di trasporto).

NOTA BENE: tutti i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI dovranno necessariamente dotarsi di connessione ad internet e stampante per stampare la duplice copia della scheda SISTRI.

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