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DECRETO LEGISLATIVO 106/2009 - CORRETTIVO DEL D. LGS 81/08

Mercoledì 02 settembre 2009



Il D.Lgs 106/2009, entrato in vigore il 20 agosto scorso, ha apportato diverse modifiche al Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) tra le quali segnaliamo di seguito le più rilevanti :
1. Campo di applicazione (art. 3)
Il nuovo decreto fornisce una definizione dei volontari differente rispetto al D.Lgs 81/08 in quanto essi non sono più considerati soggetti sostanzialmente equiparati a dipendenti ma lavoratori “autonomi” con i relativi obblighi.
2. Computo dei lavoratori (art. 4)
Viene chiarito che i “lavoratori in prova” non sono da considerare nel computo del numero di lavoratori dal quale il decreto fa discendere particolari obblighi.
3. Sospensione attività imprenditoriali e contrasto illeciti (art. 14)
A. Nel caso di più violazioni della “stessa indole” reiterate (quando, cioè nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione dello stesso genere oppure quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento sanzionatorio) si incorre nella sospensione dell’attività (Es:impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori)
B. Viene introdotta un’importante novità : l’impossibilità di chiudere le attività con un solo dipendente, in caso di violazioni.
4. Deleghe (art. 16)
Dopo la “delega di funzioni” da parte del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, già sancita dal D.Lgs 81/08, con i dovuti limiti e condizioni (commi 1 e 2)  viene introdotta una sub-delega, ma solo una volta, da parte del soggetto delegato che può, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad altri soggetti sempre con i limiti di cui sopra. La sub delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
5. Obblighi del DDL, dirigente, preposto (artt. 17-18)
Tra le modifiche più significative in tal senso vi è l’obbligo, per il datore di lavoro, di consegnare il DVR al RLS non più solo in formato cartaceo ma anche elettronico con possibilità di consultazione esclusivamente in azienda (anche a livello informatico).
Il datore di lavoro inoltre ha l’obbligo di inviare all’ INAIL ed all’IPSEMA informazioni telematiche sugli infortuni entro 48 ore dal loro accadimento.
Quanto alla comunicazione del nominativo RLS va effettuata non più annualmente (come imposto fino al 20 agosto dal D.lgs 81/08) ma solo in caso di elezione, designazione o cambiamento dei nominativi già comunicati. 
6. Medico competente (art. 25)
Viene eliminata la distinzione tra aziende con meno di 15 dipendenti e più di 15 dipendenti per quanto concerne la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti. Ciò significa che in entrambi i casi si può ora sempre concordare tra datore di lavoro e medico competente il luogo di custodia delle stesse (in precedenza nelle aziende sotto i 15 dipendenti era sempre di competenza del medico).
7. Contratti di appalto, d’opera o somministrazione (art. 26)
Si va verso un DUVRI (Documento Valutazione Rischi Interferenziali) a due livelli, uno con rischi “standard” tipici del contratto e uno che approfondisce i rischi specifici. Ciò significa che in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto mentre il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Nel caso di appalti brevissimi o di sola natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari, di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/08, non si applica il DUVRI. 
8. Qualificazione degli appaltatori (art. 27)
Viene introdotta una sorta di “patente a punti" in edilizia esauriti i quali non si può dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali.
Il concetto di “patente” vuole emulare il successo di quanto accaduto sulle strade utilizzando la stessa strategia. Lo scopo è quello di mettere fuori mercato le aziende non sicure che violano sistematicamente le norme.
I punti patente sono utilizzati per la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese edili che sono valutate sulla base della formazione effettuata e dell’assenza di sanzioni. Mancanze e sanzioni comportano la perdita di punti rispetto a quelli inizialmente assegnati. L’azzeramento comporta l’impossibilità per aziende e autonomi di operare nella legalità.
Non si sa ancora come funzionerà la patente. La cosa sarà stabilita da un futuro decreto.
9. Valutazione dei rischi (art. 17, 28, 29)
Innanzitutto la valutazione del rischio stress lavoro correlato viene posticipata a decorrere dalla disponibilità di metodologie riconosciute dalla Commissione Consultiva in materia di Salute e Sicurezza e comunque, in mancanza di queste, dal 1 agosto 2010.
Per quanto concerne invece l’apposizione della data certa al DVR si è stabilito che è possibile non più soltanto tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53 (Es:posta elettronica certificata) ma anche dalla compresenza delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se presente).
Nel D.Lgs 81/08 mancava un termine entro il quale redigere il documento di valutazione rischi per le nuove attività, ora c’è: 90 gg dall’inizio dell’attività.
Per quanto attiene poi alle modifiche al DVR per cambiamenti e modifiche viene stabilito un limite massimo di tempo di 30 gg.
10. Svolgimento diretto compiti dell’RSPP (art. 34)
Vi sono novità interessanti per le aziende micro (cioè fino a 5 addetti) in quanto il datore di lavoro può fare anche da squadra antincendio e primo soccorso, frequentando gli appositi corsi previsti agli articoli 45 e 46.
11. Sorveglianza sanitaria (sez V)
Per le visite mediche il lungo elenco di tipi di visite viene ulteriormente allungato con le visite mediche in fase pre-assuntiva che erano prima vietate e che possono essere effettuate anche dalle ASL. Se un lavoratore rimane assente oltre 60 gg, alla ripresa deve effettuare una visita di verifica di idoneità.
Per quanto attiene alla materia alcool e droghe, viene rimandata al 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, l’attuazione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcool per le attività soggette a controllo, come da Allegato I del Provvedimento 30 ottobre 2007. 
12. Organismi paritetici (art. 51)
Con il decreto correttivo del D.Lgs 81/08 tali organismi, che prima avevano il compito di vigilare sull'applicazione delle vigenti  norme  in  materia  di  sicurezza  e tutela della salute sui luoghi di Lavoro informando l’autorità di vigilanza sull’esito del controllo, sono diventati enti idonei alla validazione dei sistemi di organizzazione e gestione. Ciò attraverso l’istituzione di specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
 

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