In tutte le aziende è eletto il R.L.S. (per le aziende fino a 15 dipendenti è possibile che venga designato un rappresentante esterno dell’Organismo Paritetico Locale); in ogni caso dovrà seguire un corso di formazione ai sensi del D.M. 16/01/97 (32 ore).
L' R.L.S.:
- accede ai luoghi di lavoro
- è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione
- partecipa alla riunione periodico di cui all’art. 11 del D. Lgs. 626/94 e s.m.
L' R.L.S. non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e non è soggetto a nessuna sanzione di tipo penale e/o civile.
Si in tutti i casi in cui sulla base della Valutazione dei Rischi sussistono dei rischi residui per la salute dei lavoratori. Il datore di lavoro deve nominare il medico competente il quale dovrà provvedere a stilare il piano sanitario ed effettuare tutti gli accertamenti preventivi e periodici anche in base alla valutazione dei rischi ed esprimerà il suo giudizio in merito all’idoneità alla mansione.
No. Il Decreto non descrive la modalità per informare i lavoratori. Il datore di lavoro deve solo garantirsi che l’informazione abbia riguardato tutti gli argomenti (dalla misure di prevenzione, ai rischi della mansione, all’utilizzo di eventuali sostanze chimiche, etc) e che sia stata adeguata ma soprattutto recepita dal personale. E’ utile comunque verbalizzare l’incontro.
Innanzitutto deve essere fatta una distinzione sulla tipologia di vibrazioni meccaniche che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori :
In entrambi i casi il datore di lavoro deve valutare e misurare periodicamente i livelli di vibrazione e adottare precise misure di sicurezza.
Il D. Lgs. 195/06 individua una soglia di esposizione collocata al livello degli 80 dB(A).
Nel caso in cui venga superara la soglia degli 87 dB(A) il datore di lavoro dovrà provvedere alla riduzione dell'esposizione al rumore adottando tutte le misure tecniche organizzative e fornendo al personale adeguati Dispostivi di Protezione Individuale. I DPI dovranno essere scelti in base alla valutazione della loro efficacia in considerazione delle loro caratteristiche di attenuazione.